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Statuto del

Gruppo Italiano Amici della Natura – A.P.S. 

sezione di Bovezzo

Definizione, finalità, attività, sede

Art.1) Definizione

1.1 E’ costituita, nel rispetto del Codice civile, del D.Lgs.117/2017 e della normativa in materia

l’Ente  del  Terzo  Settore  l’associazione  di  promozione  sociale  “GRUPPO  ITALIANO  AMICI DELLA NATURA –  A.P.S.  –  Sezione  di  Bovezzo”,  di  seguito  semplicemente  Associazione, l’Associazione  utilizzerà  negli  atti,  nella  corrispondenza  e  nelle  comunicazioni  al  pubblico l’indicazione di Associazione di promozione sociale o A.P.S.

1.2 L’Associazione utilizza come acronimo “G.I.A.N – A.P.S. – sezione di Bovezzo”

L’Associazione è un’organizzazione democratica, autonoma e pluralista che si ispira agli ideali della Costituzione della Repubblica Italiana.

1.3 L’Associazione non persegue finalità di lucro.

1.4 L’Associazione aderisce al “G.I.A.N. – APS” e all’Internazionale Amici della Natura (N.F.I.) di cui condivide finalità e programma d’azione.

Art.2) Finalità

2.1 l’Associazione persegue finalità di utilità sociale dirette a:

  1. a) incoraggiare le relazioni amichevoli e lo scambio culturale tra le persone di diverse realtà locali, nazionali e soprannazionali;
  2. b) creare le possibilità di un turismo sociale senza frontiere;
  3. c) promuovere lo studio e la conoscenza della natura;
  4. d) contribuire all’accrescimento del  senso di responsabilità  e  di rispetto  della  natura  ed  alla conservazione di sane condizioni di vita per l’uomo, la fauna e la flora;
  5. e) contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini per una partecipazione alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive.

Art.3) Attività di interesse generale e attività diverse.

3.1  L’Associazione  per  il  raggiungimento  delle  proprie  finalità,  avvalendosi  prevalentemente

dell’attività di volontariato dei propri soci, svolge in favore dei propri soci, dei loro familiari e dei terzi, in via principale, le seguenti attività di interesse generale:

  1. I) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
  2. II) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

III) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

  1. IV) cooperazione allo  sviluppo,  ai  sensi  della  legge  11  agosto  2014,  n.  125  ,  e  successive modificazioni;
  2. V) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
  3. VI) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

VII) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonchè dei diritti dei consumatori e degli utenti di interesse generale di cui all’art.5 del D,Lgs. n. 117/17, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000,n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

3.2 In particolare, l’Associazione, a solo titolo esemplificativo, intende svolgere le seguenti attività: 1) la costruzione, l’acquisto e la locazione di strutture da adibire a turismo sociale e come centri culturali  e ricreativi  per  i  propri associati  e  la  loro  utilizzazione  secondo  una  sana  gestione economica, senza fini lucrativi;

 

2) la partecipazione attiva per l’affermazione di una politica tendente a proteggere la natura, l’ambiente e i paesaggi, tenendo conto degli interessi sociali e culturali della collettività;

3)  la  pratica  degli  sport  volti  allo  sviluppo  e  al  mantenimento  dell’integrità  psico-fisica dell’individuo e in particolare di quelli praticati all’aria aperta, nel rispetto della natura;

4)  l’organizzazione  di  attività  culturali,  conferenze,  seminari,  esposizioni,  escursioni,  mostre, concerti, ecc. anche di carattere internazionale;

5) l’uso della fotografia come strumento didattico e divulgativo;

6) l’organizzazione di viaggi e vacanze in Italia e all’estero;7) l’edizione di pubblicazioni relative alle tematiche dell’Associazione;

8) la promozione di gruppi di lavoro e di interesse sulle tematiche sociali e ambientali e le attività associative;

9) lo sviluppo e la promozione del territorio e delle economie locali.

3.3 L’Associazione, inoltre, previa delibera del Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.

3.4 Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante la sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Art.4) Sede

4.1 L’Associazione ha sede legale nel comune di Bovezzo.

4.2 Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

Soci, volontariato

Art.5) Soci

5.1   Sono   soci   dell’Associazione   tutte   le   persone   fisiche,   che   condividono   le   finalità

dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota di adesione annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

5.2 Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

5.3  Il  Consiglio  Direttivo  deve  provvedere  sulle  istanze  di  ammissione  entro  il  termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento della stessa, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta; in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati entro 30 giorni dall’adozione, cosicché questi ultimi possano, entro sessanta giorni  dal  ricevimento  della  predetta  comunicazione,  chiedere  che  sull’istanza  si  pronunci l’Assemblea , alla prima riunione utile.5.4 L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

5.5  L’adesione  all’Associazione  comporta  per  il  socio  maggiore  di  età  il  diritto  di  voto nell’Assemblea.

5.6 Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

Art.6) Perdita della qualità di socio

6.1 La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente

Statuto.

6.2  Chiunque  aderisce  all’Associazione  può  in  qualsiasi  momento  comunicare  per  iscritto  al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro dei soci.

6.3 Il mancato pagamento della quota di adesione annuale entro i termini e le modalità previsti dal Consiglio Direttivo, comporta l’automatica decadenza dalla qualifica di socio, annotata in apposito verbale del Consiglio Direttivo e sul Libro dei Soci.

 

 

6.4 Il socio che viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può essere escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo. La deliberazione è comunicata all’interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli Aderenti.

6.5 Nel caso l’escluso non condivida le ragioni dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire l’Assemblea; in tal caso l’efficacia della deliberazione d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia della prima Assemblea utile.

 

Art.7 Volontariato

7.1 L’Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell’attività

di volontariato delle persone associate, iscritti in un apposito Registro.

7.2 L’attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

7.3 L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l’Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata.

7.4 I volontari dell’Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per le responsabilità civile verso terzi.

Organi dell’Associazione

Art.8 Organi

Gli organi dell’Associazione sono:

– l’Assemblea;

– il Consiglio Direttivo
– l’Organo di Controllo

Art.9 l’Assemblea

9.1 L’Assemblea è l’organo sovrano dell’associazione ed è composta da tutti i soci.

9.2 Hanno diritto a votare in Assemblea tutti i soci iscritti da almeno 3 mesi nel Libro dei soci.

9.3 Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di 3 deleghe.

9.4 L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vice Presidente.

Art.10 l’Assemblea ordinaria

10.1 L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno entro la fine

del mese di aprile.

10.2 L’Assemblea ordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, su domanda motivata e firmata da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

10.2 L’Assemblea è convocata senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

10.3 L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo , del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l’elenco delle materie da trattare.

10.4 L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Bovezzo.

10.5 Delle riunioni dell’Assemblea sarà redatto, su apposito libro, il relativo verbale debitamente sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10.6 All’Assemblea ordinaria compete:

a.

  1. l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
    c. la nomina e la revoca dell’Organo di Controllo;
  2. la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

 

  1. la determinazione degli indirizzi generali dell’attività dell’Associazione;
  2. l’approvazione dell’eventuale   Regolamento   che   disciplina   l’organizzazione   ed   il

funzionamento dell’Associazione, ivi compresi i lavori assembleari, nonché l’organizzazione ed il funzionamento delle Sezioni;

  1. l’approvazione del bilancio consuntivo di esercizio e del bilancio preventivo;
  2. l’importo della tessera sociale;
  3. ogni altro   argomento   demandato   per   materia,   legge   o   Statuto   alla   competenza

dell’Assemblea ordinaria.

10.7 l’Assemblea in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la

presenza di almeno metà dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

10.8 L’Assemblea in seduta ordinaria delibera , sia in prima che in seconda convocazione , delibera a maggioranza dei  soci presenti.

10.9 Tranne che per l’elezione del Consiglio Direttivo il voto è palese.

Art.11 l’Assemblea straordinaria

11.1 L’Assemblea straordinaria si riunisce su convocazione del Presidente, su domanda motivata e

firmata da almeno la maggioranza del Consiglio Direttivo, su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

11.2 All’Assemblea in seduta straordinaria compete :

– la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;

– lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;

– la devoluzione del patrimonio;

–  la  deliberazione  sulle  responsabilità  dei  componenti  degli  organi  sociali  e  sull’eventuale promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;

– lo scioglimento del Consiglio Direttivo.

11.3 L’Assemblea in seduta straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei soci e delibera validamente con il voto favorevole di almeno metà dei presenti.

11.4 In seconda convocazione l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con almeno la metà dei soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.5 Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall’Assemblea in seduta straordinaria a maggioranza dei tre quarti dei soci sia in prima che in seconda convocazione.

Art.12 il Consiglio Direttivo

12.1 L’Associazione è amministrata dal Consiglio Direttivo composto da un minimo di sette ad un

massimo di nove membri.

12.2 I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea, durano in carica 2 anni, possono essere rieletti e scadono con l’approvazione del bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio della loro carica.

12.3 Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta, l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità di esercitare uffici direttivi.

12.4 Il Consiglio Direttivo nomina alla prima riunione utile un Presidente, un Vice Presidente,

un Segretario ed un Tesoriere.

12.5 Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate par l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da apposito Regolamento.

12.6 Il Consiglio Direttivo si riunisce dietro convocazione del Presidente e quando ne sia stata fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno due volte all’anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

 

12.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.8 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente , in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

12.9 Delle riunioni del Consiglio Direttivo è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

12.10 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.

12.11 Il Consiglio Direttivo procede alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea   e   compila   eventuali   Regolamenti   per   il   funzionamento   organizzativo dell’Associazione,   la   cui   osservanza   è   obbligatoria   per   tutti   i   soci   dopo   l’approvazione dell’Assemblea.

12.12 Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse purché ad esse secondarie e strumentali.

12.13 Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell’immagine dell’Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell’Assemblea.

12.14 La deliberazione è comunicata all’interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.

12.15 In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, lil Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale.

12.16 Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell’intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il Consiglio Direttivo.

Art.13 Il Presidente

13.1 Il Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri, può revocare il

Presidente.

13.2 Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

13.3 Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea.

13.4  Al  Presidente  compete  l’espletamento  degli  atti  di  ordinaria  amministrazione;  in  casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

13.5 Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle relative deliberazioni.

Presiede al buon andamento amministrativo dell’Associazione e verifica l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

13.6  Il  Presidente  cura  e  garantisce  l’idonea  pubblicità  degli  atti,  dei  registri  e  dei  libri dell’Associazione.

Art.14) Il Vice Presidente

14.1 Il Vice Presidente è eletto all’interno del Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente ogni

qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni.

14.2 Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.

Art.15) Il Segretario

15.1 Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e del

Consiglio Direttivo sottoscrivendo i relativi verbali.

 

Art.16) Il Tesoriere

16.1 Il Tesoriere attende alla tenuta della contabilità dell’Associazione, effettua le relative verifiche,

predispone  il  bilancio  consuntivo  d’esercizio  e  quello  preventivo  di  comune  accordo  con  il Presidente per la presentazione all’Assemblea per l’approvazione.

Art.17) L’organo di controllo

17.1 L’Assemblea può eleggere l’Organo di controllo anche al di fuori dei casi previsti dalla Legge.

17.2 L’Organo di controllo può essere collegiale o monocratico.

17.3 L’Organo di controllo quando collegiale si compone di tre membri effettivi ed alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente.

17.4 L’Organo di  controllo  dura  in  carica  due  anni  e  cessa  con l’approvazione  del  bilancio consuntivo relativo all’ultimo esercizio del biennio di durata dell’incarico.

17.5 L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e del suo corretto funzionamento.

17.6 All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell’osservanza delle finalità di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità della Legge.

17.7 l’Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.8 Qualora previsto dalla legge, all’Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

Risorse economiche, patrimonio e bilancio

Art.18) Risorse economiche

18.1 L’Associazione trae le proprie risorse da :

– quote di adesione annuali;

– contributi dei soci;

– contributi pubblici e privati;

– rimborsi derivanti da convenzioni;

– donazioni e lasciti testamentari;

– rendite patrimoniali;

– entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;

– entrate derivanti dalle attività di interesse generale nei limiti previsti dall’art. 79 del D.Lgs.
117/2017, ivi incluse quelle accreditate, contrattualizzate o convenzionate e quelle di cui all’art.85 del D.Lgs. 117/2017;

– entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse;

– ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall’Associazione.

Art.19) Patrimonio

19.1 Il patrimonio dell’Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

19.2 Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti i soci.

19.3 La quota di adesione annuale è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

19.4 Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

19.5  I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari. 19.6 Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

Art.20 Bilanci

 

20.1 Per ogni esercizio sociale l’Associazione redige un bilancio consuntivo di esercizio ed un bilancio preventivo.

20.2 L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20.3  Il  bilancio  consuntivo  d’esercizio  è  formato  dallo  stato  patrimoniale,  dal  rendiconto  di gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste  di  bilancio,  l’andamento  economico  e  gestionale  dell’Associazione  e  le  modalità  di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora previste, deve  essere  documentato il carattere secondario  e strumentale  delle  attività diverse.

20.4 Il bilancio consuntivo di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forma di rendiconto per cassa. 20.5 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l’anno di riferimento, nonché una breve relazione sull’andamento economico-finanziario prefigurato.

20.6 Nei casi previsti dalla legge, l’Associazione redigerà il bilancio sociale.

20.7 Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del  bilancio  consuntivo  d’esercizio  e  del  bilancio  preventivo  da  sottoporre  all’approvazione dell’Assemblea.

22.8 I bilanci debbono restare depositati presso la sede dall’Associazione nei quindici giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente.

Art.21 Avanzi di gestione

21.1 Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate

comunque denominate è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all’art.3 dello Statuto ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità di utilità sociale.

21.2   E’   in   ogni   caso   vietata   la   distribuzione,   anche   indiretta   ai   sensi   dell’art.   8   del D.Lgs.n.117/2017e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Libri obbligatori

Art.22 Libri obbligatori

22.1 L’Associazione tiene:
– il Registro dei Volontari;
– il libro dei Soci;

– il Libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea:

– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

– il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo;

– il Libro degli Inventari.

22.2 I soci hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell’istanza, specificando le eventuali modalità di presa visione o di estrazione delle copie.

22.3 Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo e la competenza in ordine della stessa è rimessa all’Organo di Controllo stesso.

Disposizioni finali

Art.23 Scioglimento e devoluzione

23.1 In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell’Associazione il patrimonio residuo non potrà essere distribuito tra i fondatori, soci, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali e sarà devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore,

 

principalmente Associazioni di Promozione Sociale, secondo le determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.24 Clausola compromissoria

24.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione,

circa l’interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio dell’Assemblea.

Art.25 Disposizioni finali

25.1  Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina contenuta nel D.Lgs.

117/2017 e s.m.i., nel Libro Primo del Codice Civile e nella normativa specialistica di settore.

Art.26 Norma transitoria

26.1 Le disposizioni del presente Statuto sono pienamente efficaci dalla data di approvazione dello

Statuto stesso, ad eccezione di quelle che presuppongono l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che entreranno in vigore a decorrere dall’iscrizione dell’Associazione nel predetto Registro.

Il Presidente                                                               La Segretaria